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[1]Contro le deliberazioni della Giunta provinciale amministrativa e contro i decreti del Prefetto, di cui agli articoli 2 e 3, e' ammesso il ricorso in via gerarchica, da potersi produrre dagli interessati e dall'Intendente di Finanza.
[2]Dei ricorsi giudica definitivamente il Ministro delle Finanze, sentito il Consiglio di Stato.
Testo in vigore dal 19 luglio 1898 al 16 dicembre 2009
