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[1]Tanto i Prefetti, quanto gli Intendenti di Finanza hanno facolta' di fare eseguire ispezioni sulle gestioni dei dazi tenuti sia in economia, sia per appalto, nel fine di assicurare che siano osservate rigorosamente le leggi ed i regolamenti vigenti sulla materia, che le riscossioni siano fatte in base alla tariffa regolarmente omologata dalle autorita' competenti, e che i contribuenti non sieno sottoposti al pagamento di diritti indebiti.

[2]Agli amministratori, funzionari o appaltatori che forniscano statistiche irregolari od inesatte sara', su denuncia dell'Intendente di Finanza, applicata un'ammenda da lire 20 a 200.

Testo in vigore dal 19 luglio 1898 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1898-07-14;302~art12 · fonte del testo

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