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[1]La facolta' data ai Prefetti dall'articolo 80 del testo unico di legge sui dazi di consumo 15 aprile 1897, n. 161, di inviare, in caso di mora di un mese, un sorvegliante presso i Comuni che tengono i dazi in economia, dovra' essere da essi esercitata tanto verso i Comuni, quanto verso gli appaltatori, quando loro risulti che la gestione daziaria non procede regolare ed ordinata.
[2]I Prefetti sono ancora autorizzati, nel caso contemplato dal paragrafo precedente, sia a sostituire la gestione dei dazi per appalto a quella in economia, sia ad alienare la cauzione degli appaltatori morosi per quella parte che sta a garanzia delle addizionali e dei dazi comunali, sotto l'osservanza delle norme contenute nel testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette, approvato con Regio decreto 23 giugno 1897, n. 236. Gli appaltatori che, sopra domanda dei Prefetti, non completassero, entro un termine di quindici giorni, la cauzione cosi' parzialmente escussa, saranno dichiarati decaduti, ed i Comuni dovranno tosto provvedere a nuovo appalto od alla riscossione diretta dei dazi.
Testo in vigore dal 19 luglio 1898 al 16 dicembre 2009
