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[1]I Consigli Comunali, col voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati ai Comuni e con due reiterate votazioni, da tenersi a distanza non minore di venti giorni l'una dall'altra, potranno:
- a)diminuire i dazi su parte o su tutte le voci della tariffa governativa, od anche sopprimere i dazi su una parte delle voci medesime, a condizione pero' che per effetto di tale diminuzione o parziale soppressione non venga e ridursi di oltre meta' il reddito netto che, all'epoca della pubblicazione della presente legge, i Comuni ricaveranno dalla gestione dei dazi governativi, addizionali e comunali;
- b)deliberare il passaggio dalla categoria dei Comuni chiusi a quella degli aperti.
[2]In entrambi i casi sopra menzionati resta fermo nel Comune l'obbligo di corrispondere allo Stato il canone consolidato.
Testo in vigore dal 19 luglio 1898 al 16 dicembre 2009
