Art. 13 — Servizio in Italia e all'estero del personale dell'area della promozione culturale

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Il personale dell'area della promozione culturale presta servizio all'estero o in Italia. Nel primo caso e' assegnato agli Istituti, con funzioni di direttore di Istituto di cultura o di addetto agli Istituti di cultura; nel secondo caso e' assegnato alla Direzione generale. In materia di avvicendamenti si applicano le disposizioni previste per il personale delle qualifiche funzionali del Ministero, salvo quando disposto nei commi 3 e 4. Il personale in servizio presso gli Istituti non puo' rimanere all'estero piu' di otto anni consecutivi, ne' essere trasferito prima che siano trascorsi tre anni. I direttori non possono permanere nella stessa sede piu' di sei anni consecutivi. Dopo ogni periodo di servizio all'estero, il servizio in Italia non puo' avere durata inferiore a due anni e superiore a quattro anni. Tale servizio puo' essere svolto anche in posizione di comando presso universita', istituzioni culturali pubbliche, enti di ricerca e altre Amministrazioni dello Stato che svolgono attivita' connesse con le finalita' della presente legge.

Testo in vigore dal 29 dicembre 1990 al 31 ottobre 2013

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1990-12-22;401~art13 · fonte del testo

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