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[1]Ai posti che si renderanno vacanti presso le Corti di appello saranno destinati ufficiali giudiziari addetti ai tribunali del distretto, od a quelli che si renderanno vacanti nei tribunali medesimi saranno destinati ufficiali giudiziari addetti alle preture dello stesso distretto, secondo la graduatoria da formarsi ogni triennio col doppio criterio dell'anzianita' e del merito.
[2]Delle vacanze sara' data comunicazione agli ufficiali giudiziari del distretto, i quali avranno il termine di giorni quindici per presentare le loro domande di promozione e di tramutamento.
[3]Alla destinazione provvede il primo presidente con le norme dell'art. 8 dell'ordinamento giudiziario, modificato dalla legge 23 dicembre 1875, n. 2839; i decreti relativi verranno pubblicati nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia.
[4]Contro i decreti del primo presidente e' ammesso il ricorso al Ministero di grazia e giustizia nel termine di giorni venti dalla data della suddetta pubblicazione.
[5]Il ricorso avra' effetto sospensivo tranne che si tratti di motivi disciplinari.
[6]Nessun tramutamento, per motivi disciplinari, potra' essere disposto senza che l'ufficiale giudiziario sia stato sentito.
Testo in vigore dal 27 marzo 1911 al 2 dicembre 1917
