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[1]L'esame di concorso sara' scritto e orale ed avra' luogo presso ciascun distretto di Corte d'appello, dinanzi una Commissione composta di due consiglieri designati dal primo presidente, di un funzionario del pubblico ministero, delegato dal procuratore generale, del presidente del Consiglio di disciplina dei procuratori o di un membro da lui delegato, e dal cancelliere della Corte d'appello, il quale disimpegnera' anche le funzioni di segretario, della Commissione.
[2]Il numero dei posti da mettersi a concorso sara' fissato dal Ministero, sulla proposta dei capi della Corte, tenendo conto della media annuale delle vacanze avvenute durante il triennio precedente.
[3]Le norme per l'ammissione all'esame e le altre modalita' del medesimo saranno determinate dal regolamento.
Testo in vigore dal 27 marzo 1911 al 1 luglio 2002
