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[1]Gli ufficiali giudiziari sono equiparati agli altri impiegati dello Stato per quanto riguarda la misura della imposta di ricchezza mobile, la riduzione dei viaggi in ferrovia, piroscafi e tramvie, la insequestrabilita' degli assegni e dei proventi, la indennita' di tramutamento.

[2]Gli ufficiali giudiziari in aspettativa per infermita' avranno diritto ad un assegno nella misura stabilita dalla legge sull'aspettativa, disponibilita' e congedi. Tale assegno sara' corrisposto negli uffici dove sono addetti due o piu' ufficiali giudiziari sui proventi e sugli eventuali supplementi a carico dello Stato. Nello stesso modo sara' provveduto nel caso di sospensione a seguito di procedimento penale.

Testo in vigore dal 27 marzo 1911 al 1 luglio 2002

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1911-03-19;201~art2 · fonte del testo

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