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[1]Coloro che trovansi ancora nelle condizioni volute dall'art. 18 del regolamento 28 giugno 1903, n. 248, per la esecuzione della legge sugli ufficiali giudiziari 21 dicembre 1902, n. 528, possono essere nominati ufficiali giudiziari anche fuori del distretto nel quale ottennero l'abilitazione a norma delle cessate disposizioni, purche' ne facciano domanda.
[2]Tale nomina sara' fatta dal Ministero, ai sensi dell'art. 9 della legge, previo parere favorevole della Commissione istituita dall'art. 8 della legge 25 dicembre 1875 presso la Corte di appello del distretto nel quale il candidato ottenne l'abilitazione.
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo delle Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a Roma, addi' 19 marzo 1911.
[5]VITTORIO EMANUELE.
[6]Fani - Tedesco.
[7]Visto, Il guardasigilli: Fani.
Testo in vigore dal 27 marzo 1911 al 1 luglio 2002
