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[1]L'art. 15 della legge 21 dicembre 1902, n. 528, e' abrogato.
[2]Gli articoli 185 e 186 dell'ordinamento generale giudiziario, approvato con R. decreto 6 dicembre 1865, sono abrogati.
[3]Gli articoli 175 e 251 del medesimo ordinamento sono modificati come nell'allegato A.
[4]Nell'attuale titolo VII della tariffa civile, approvato con R. decreto 23 dicembre 1865, n. 2700, modificato con la detta legge 21 dicembre 1902, n. 528, nei capi I a V sono sostituite le corrispondenti disposizioni contenute nell'allegato B.
[5]La tariffa penale approvata con. R. decreto 23 dicembre 1865, n. 2701, modificato con la detta legge 21 dicembre 1901, e' modificata negli articoli 80, 83, 88, 91, 95, 172, 173, 186 e 195 giusta l'allegato C.
[6]Gli articoli 84, 176 e 178 sono abrogati.
Testo in vigore dal 27 marzo 1911 al 1 luglio 2002
