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[1]Gli ufficiali giudiziari, sotto la loro responsabilita', potranno valersi per i lavori interni di ufficio e per l'assistenza alle udienze, anche delle preture, dell'opera dei commessi espressamente autorizzati dal presidente del tribunale e della Corte, sentito il pubblico ministero.

[2]I detti commessi non acquisteranno alcun titolo per essere nominati ufficiali giudiziari, ne' potranno ottenere indennita' o sussidi a carico dello Stato.

[3]I commessi, previa l'autorizzazione presidenziale, potranno anche essere incaricati della notificazione di tutti gli atti in materia civile e penale, rimanendo ferma la responsabilita' dell'ufficiale giudiziario.

Testo in vigore dal 27 marzo 1911 al 1 luglio 2002

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1911-03-19;201~art16 · fonte del testo

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