Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 luglio 2002 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115.
Abrogato dal 1 luglio 2002
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Provvedimento abrogato dal d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115.
Abrogato dal 1 luglio 2002
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3 versioni dal 1911
Confronto con la versione in vigore dal 27 marzo 1911 al 1 luglio 2002. 137 parole tolte, 11 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Gli atti d'usciere degli affari di competenza dei conciliatori spettano, senza distinzione di somma, agli uscieri addetti agli uffici di conciliazione, esclusi quelli per la esecuzione dei verbali di conciliazione e delle sentenze, a cominciare dal pignoramento. Nel caso di cui all'art. 578 del Codice procedura civile la competenza spetta agli ufficiali giudiziari delle preture.
tolto: Gli atti per l'esecuzione delle sentenze dei conciliatori e dei verbali di conciliazione, aventi forza esecutiva per l'art. 12 della legge 10 giugno 1892, n. 261, e degli altri titoli esecutivi, anche nei Comuni che non sono sede di mandamento, sono di esclusiva competenza degli ufficiali giudiziari addetti alle preture.
tolto: Per i suddetti atti di esecuzione, pero', gli ufficiali giudiziari delle preture non potranno percepire che la meta' dei diritti portati dalla tariffa civile, modificata a norma dell'art. 17, oltre le trasferte.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 115
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1911-03-19;201~art15 · fonte del testo
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