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[1]L'applicazione delle pene pecuniarie di cui al capoverso secondo dell'art. 12, sara' fatta con ordinanza dal capo del collegio o dal pretore, uditi gli interessati verbalmente o per iscritto.
[2]Contro l'ordinanza del pretore e' ammesso il reclamo al tribunale; contro l'ordinanza del presidente del tribunale o della Corte il reclamo e' presentato al rispettivo Collegio;
[3]in ogni caso entro il termine di giorni 30. Sui reclami si provvede in Camera di consiglio della sezione civile, sentito il pubblico ministero e l'interessato.
Testo in vigore dal 27 marzo 1911 al 1 luglio 2002
