Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 marzo 1911 al 1 luglio 2002. Leggi il testo vigente →

[1]L'applicazione delle pene pecuniarie di cui al capoverso secondo dell'art. 12, sara' fatta con ordinanza dal capo del collegio o dal pretore, uditi gli interessati verbalmente o per iscritto.

[2]Contro l'ordinanza del pretore e' ammesso il reclamo al tribunale; contro l'ordinanza del presidente del tribunale o della Corte il reclamo e' presentato al rispettivo Collegio;

[3]in ogni caso entro il termine di giorni 30. Sui reclami si provvede in Camera di consiglio della sezione civile, sentito il pubblico ministero e l'interessato.

Testo in vigore dal 27 marzo 1911 al 1 luglio 2002

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1911-03-19;201~art14 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari