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[1]Negli uffici a cui sono addetti due o piu' ufficiali giudiziari, i proventi di tutti gli atti, prelevato un quarto per l'ufficiale giudiziario che li ha compiuti, debbono essere messi in comunione e ripartiti in quote eguali fra gli ufficiali stessi. La misura delle singole quote potra' essere diversa, purche' cio' sia deliberato all'unanimita', in principio di ciascun anno, da tutti gli ufficiali interessati, con apposito processo verbale ricevuto dal cancelliere.
[2]Fra i proventi non sono comprese, se non limitatamente a due quinte parti, le indennita' di trasferta che rimangono per gli altri tre quinti a favore dell'ufficiale che l'ha eseguita.
[3]Le operazioni di prelevamento e di riparto si effettuano a cura degli interessati, salvo ricorso al cancelliere del rispettivo ufficio in caso di dissenso o di reclami, ed al capo del Collegio od al pretore per le risoluzioni definitive.
Testo in vigore dal 27 marzo 1911 al 1 luglio 2002
