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[1]Gli ufficiali giudiziari dovranno segnare giornalmente sui repertori ogni atto eseguito, nonche' l'ammontare dei diritti esatti, e riprodurre contemporaneamente sovra ogni atto originale e copia il numero corrispondente del repertorio civile o penale e la specifica dei diritti stessi.

[2]Il visto prescritto dall'art. 40 del regolamento 10 dicembre 1882, n. 1103, dovra' essere apposto dal cancelliere o da un funzionario di cancelleria da lui delegato.

[3]Le contravvenzioni saranno punite, la prima volta con un'ammenda di L. 5 e le successive con un'ammenda estensibile a L. 50, salvo le pene disciplinari.

Testo in vigore dal 27 marzo 1911 al 1 luglio 2002

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1911-03-19;201~art12 · fonte del testo

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