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Gli ufficiali giudiziari nominati secondo le norme stabilite nell'art. 2 della legge 21 dicembre 1902, n. 528, e nell'art. 3 della presente, quando siano collocati a riposo potranno ottenere l'abilitazione al patrocinio presso le preture, da esercitarsi soltanto nei mandamenti che non hanno sede di tribunale, a norma dell'art. 6, lettera b, e dell'art. 7 della legge 7 luglio 1901, n. 283.
Testo in vigore dal 27 marzo 1911 al 1 luglio 2002
