Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 marzo 1911 al 1 luglio 2002. Leggi il testo vigente →

Gli ufficiali giudiziari nominati secondo le norme stabilite nell'art. 2 della legge 21 dicembre 1902, n. 528, e nell'art. 3 della presente, quando siano collocati a riposo potranno ottenere l'abilitazione al patrocinio presso le preture, da esercitarsi soltanto nei mandamenti che non hanno sede di tribunale, a norma dell'art. 6, lettera b, e dell'art. 7 della legge 7 luglio 1901, n. 283.

Testo in vigore dal 27 marzo 1911 al 1 luglio 2002

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1911-03-19;201~art11 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari