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[1]E' vietata qualsiasi applicazione degli ufficiali giudiziari da uno all'altro ufficio.

[2]Nei casi di vacanza di un posto di ufficiale giudiziario il primo presidente dovra' assumere a farne le veci uno degli abilitati in attesa di nomina, secondo la graduatoria d'esame, di cui all'art. 18 del R. decreto 28 giugno 1903, n. 248, ed in mancanza di abilitati l'usciere del conciliatore.

[3]Nei casi di impedimento temporaneo degli ufficiali giudiziari presso le Corti, i tribunali e le preture, possono i presidenti ed i pretori avvalersi dell'opera degli ufficiali giudiziari addetti ad altri uffici della medesima sede. Nei casi di urgenza e nell'impossibilita' di aver altro ufficiale giudiziario, i pretori possono valersi dell'opera di un commesso in servizio degli ufficiali giudiziari della medesima sede, ed, in mancanza, dell'usciere del conciliatore.

Testo in vigore dal 27 marzo 1911 al 1 luglio 2002

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1911-03-19;201~art10 · fonte del testo

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