Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 gennaio 1897 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Il Governo del Re e' autorizzato a stipulare colle Societa' esercenti delle reti ferroviarie Mediterranea, Adriatica e Sicula gli accordi che sieno necessarii per dare effetto alla presente legge nella cui esecuzione si applicheranno le disposizioni della prima parte dell'articolo 40 del contratto di esercizio della rete Mediterranea, 45 per la rete Adriatica e 37 per la rete Sicula.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 14 gennaio 1897.
[4]UMBERTO.
[5]Prinetti. L. Luzzatti.
[6]Visto, Il Guardasigilli: G. Costa.
Testo in vigore dal 19 gennaio 1897 al 16 dicembre 2009
