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[1]Restano definitivamente acquisiti alle Casse per gli aumenti patrimoniali tutte le somme finora stanziate nel bilancio dello Stato a titolo di anticipazione alle Casse medesime in conformita' all'art. 1 della legge 30 dicembre 1888 n. 5874 (serie 3ª), il quale rimane abrogato, all'art. 3 della legge 22 luglio 1894 n. 347 e alle leggi di approvazione del bilancio del Tesoro fino all'esercizio 1896-97 inclusive.

[2]Gli eventuali avanzi delle anzidette somme saranno pure destinati alla esecuzione delle opere e provviste urgenti di cui all'art. 2.

[3]A partire dall'esercizio 1897-98 il Ministero del Tesoro non addebitera' piu' alcuna somma alle Casse suddette per il pagamento degli interessi dell'ammortamento dei titoli finora emessi per loro conto e delle relative spese accessorie, eliminando ad un tempo i residui attivi degli esercizii precedenti dovuti allo Stato per quel titolo e salve, alla scadenza del vigente contratto di esercizio della rete Adriatica, le disposizioni degli articoli nn. 23 e 48 del contratto medesimo.

Testo in vigore dal 19 gennaio 1897 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1897-01-14;6~art7 · fonte del testo

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