Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 gennaio 1897 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Coi fondi di riserva per la rinnovazione del materiale rotabile reso inservibile dall'uso, si potra' anche provvedere ai miglioramenti di tipo del medesimo in occasione delle sostituzioni che risultino necessarie, le quali potranno aver luogo anche prima che i rotabili abbiano raggiunto l'eta' limite stabilita dai capitolati, purche', per quanto riguarda le spese corrispondenti il rinnovamento puro e semplice dei tipi preesistenti, non ne derivino al fondo di riserva oneri maggiori di quelli che ad essi incombono, e le Societa' non vengano sottratte agli obblighi assunti coi contratti di esercizio.
Testo in vigore dal 19 gennaio 1897 al 16 dicembre 2009
