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Colle anzidette somme, cogli avanzi dei fondi assegnati alle Casse patrimoniali cogli articoli 2 e 3 della legge 22 luglio 1894 n. 347, o che risultino altrimenti disponibili, e coi proventi devoluti alla Casse medesime, in base ai contratti ed ai capitolati di esercizio, tanto in conto capitale, quanto in conto interessi, a partire dal 1° luglio 1896, verra' provveduto:
- a)Alla esecuzione di lavori e provviste urgenti richiesti da constatato aumento del traffico, od altrimenti imposti alle Casse patrimoniali dai vigenti contratti o capitolati di esercizio;
- b)Al pagamento degli interessi dovuti alla Societa' italiana delle ferrovie Meridionali, a senso dell'atto di transazione approvato coll'articolo 1 della legge 22 luglio 1894 n. 317;
- c)Al pagamento degli interessi sulle somme anticipate o da anticiparsi alle Casse patrimoniali dal 3° fondo di riserva, a senso dell'art. 2 della predetta legge;
- d)Alla terza parte dell'eventuale saldo passivo del nolo del materiale rotabile in servizio cumulativo.
Testo in vigore dal 19 gennaio 1897 al 16 dicembre 2009
