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[1]Per gli anni 1903 e successivi nei quali sara' devoluta, nei limiti dell'art. 3 della legge 7 luglio 1902, n. 290, al fondo per il risanamento della citta' di Napoli la sovrimposta provinciale sui fabbricati attualmente in proprieta' e che per il compimento dell'opera, diverranno proprieta' della Societa' per il risanamento, l'annualita' complessiva dovuta dalla provincia, agli effetti delle due operazioni suddette colla Cassa depositi e prestiti, sara' ridotta di lire centomila, da capitalizzarsi ed estinguersi, insieme ai relativi interessi 4,50 per cento, accrescendo del correlativo importo le successive annualita'.
[2]Tale riduzione non dovra' pero' protarsi oltre il 1912
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a Roma, addi' 27 dicembre 1903.
[5]VITTORIO EMANUELE.
[6]L. Luzzatti.
[7]Visto, Il Guardasigilli: Ronchetti.
Testo in vigore dal 30 dicembre 1903 al 16 dicembre 2009
