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[1]Alle parole «ad un terzo della somma eccedente» comprese nell'art. 2 dell'allegato E alla legge 22 luglio 1894 n. 339, sono sostituite le seguenti: «di un terzo della somma eccedente».
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 2 luglio 1896.
[4]UMBERTO.
[5]G. Colombo.
[6]Visto, Il Guardasigilli: G. Costa.
Testo in vigore dal 3 luglio 1896 al 16 dicembre 2009
