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[1]E' prorogato al 31 dicembre 1896 il termine stabilito dall'art. 8 della legge 10 agosto 1893 n. 449, per la cessazione di ogni emissione dei biglietti di Banca presentemente in corso.

[2]I termini stabiliti dallo stesso articolo per la cessazione del corso legale e per la prescrizione dei biglietti stessi sono prorogati, rispettivamente, al 30 giugno 1899 ed al 30 giugno 1904.

Testo in vigore dal 3 luglio 1896 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1896-07-02;253~art4 · fonte del testo

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