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[1]Il privilegio stabilito nell'art. 1961 del Codice civile viene esteso a tutte le somme che l'Istituto, in seguito ad autorizzazione del presidente del Tribunale, direttamente o per mezzo del sequestratario, anticipa per la conservazione dei beni.

[2]Non ha luogo l'amministrazione giudiziaria e cessa se gia' fosse ordinata, qualora gli immobili fossero affittati, ed il mutuatario avesse stipulata in favore dell'Istituto che l'avesse accettata, la delegazione o cessione di fitti.

[3]In tal caso l'Istituto potra' procedere contro l'affittuario moroso con la procedura speciale dalla legge stabilita in favore dello Stato per la riscossione delle imposte dirette quanto all'esecuzione mobiliare.

Testo in vigore dal 13 giugno 1896 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1896-06-04;183~art9 · fonte del testo

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