Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 giugno 1896 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
[1]Gl'Istituti hanno facolta' di non computare, agli effetti del sorteggio semestrale, l'ammontare delle somme ricuperate in conto capitale nei procedimenti di espropriazione, quando i beni espropriati siano stati ad essi aggiudicati.
[2]In tal caso gl'Istituti debbono ritirare dalla circolazione ed annullare tante cartelle quante, al valore nominale, corrispondono al residuo capitale del mutuo.
Testo in vigore dal 13 giugno 1896 al 22 dicembre 2008
