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[1]Gli Istituti esercenti il credito fondiario per virtu' della legge (testo unico) 22 febbraio 1885 possono, in tutto o in parte, cedere i propri beni patrimoniali e concedere la liquidazione dei mutui che non sono in regolare corso di ammortizzazione a uno o piu' Istituti singoli o consociati, costituiti o da costituirsi, i quali abbiano un capitale versato non inferiore al decimo della massa dei beni e dei crediti di cui assumono la liquidazione.
[2]L'Istituto o gl'Istituti liquidatori godranno di tutte le facolta', facilitazioni ed esenzioni accordate agli Istituti di credito fondiario. Essi dovranno essere autorizzati per decreto Reale secondo le leggi che regolano il Credito fondiario, e potranno emettere obbligazioni sino al decuplo del capitale versato. Le obbligazioni saranno fruttifere, rimborsabili e garantite secondo un regolamento speciale, approvato con decreto Reale, che disciplinera' la liquidazione.
Testo in vigore dal 13 giugno 1896 al 22 dicembre 2008
