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[1]Sono abrogate tutte le disposizioni della legge 22 febbraio 1885 n. 2922, e della legge 17 luglio 1890 n. 6955, che siano contrarie alla presente legge.
[2]Continuano ad aver vigore le disposizioni contenute nella legge 17 luglio 1890 sopra citata e 6 maggio 1891, che regolano particolarmente l'Istituto Italiano di credito fondiario.
Testo in vigore dal 13 giugno 1896 al 22 dicembre 2008
