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[1]Gli Istituti aventi emissione illimitata di cartelle fondiarie, debbono prelevare il 10 per cento degli utili annuali per la formazione o per l'aumento del fondo di riserva. Tale prelevazione, nella misura indicata, ha luogo sino a quando il fondo di riserva, congiuntamente al fondo di garanzia, non abbia raggiunto il decimo dell'ammontare delle cartelle in circolazione. Le successive prelevazioni sono fatte nella misura sufficiente a mantenere il detto rapporto e per la formazione del fondo speciale di previdenza.
[2]Il fondo di riserva ed il fondo speciale di previdenza debbono essere impiegati in titoli emessi o garantiti dallo Stato, e in cartelle fondiarie non emesse dallo stesso Istituto; ed il fondo di previdenza anche in conto corrente fruttifero presso un Istituto di emissione.
Testo in vigore dal 13 giugno 1896 al 22 dicembre 2008
