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[1]Gli Istituti aventi emissione illimitata di cartelle fondiarie, debbono prelevare il 10 per cento degli utili annuali per la formazione o per l'aumento del fondo di riserva. Tale prelevazione, nella misura indicata, ha luogo sino a quando il fondo di riserva, congiuntamente al fondo di garanzia, non abbia raggiunto il decimo dell'ammontare delle cartelle in circolazione. Le successive prelevazioni sono fatte nella misura sufficiente a mantenere il detto rapporto e per la formazione del fondo speciale di previdenza.

[2]Il fondo di riserva ed il fondo speciale di previdenza debbono essere impiegati in titoli emessi o garantiti dallo Stato, e in cartelle fondiarie non emesse dallo stesso Istituto; ed il fondo di previdenza anche in conto corrente fruttifero presso un Istituto di emissione.

Testo in vigore dal 13 giugno 1896 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1896-06-04;183~art28 · fonte del testo

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