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[1]Quando l'Istituto divenga deliberatario degli stabili ipotecati, potra' differire il rimborso della totalita' del mutuo relativo, alla condizione che esso provveda al rimborso di altrettante cartelle quante corrispondono alla differenza tra la somma mutuata ed i due quinti del prezzo di aggiudicazione, e con l'obbligo di completare gradualmente il detto rimborso con ammortamenti semestrali per la durata residuale del mutuo originario.
[2]Nel caso di rivendita il prezzo dovra' essere impiegato nella estinzione del debito ed ammortamento di un corrispondente numero di cartelle; e quando il prezzo stesso non sia sufficiente, l'Istituto avra' l'obbligo di supplire alla differenza.
[3]La facolta' attribuita al deliberatario dall'articolo 36 della legge 17 luglio 1890, potra' essere esercitata anche dal compratore dell'immobile aggiudicato all'Istituto.
Testo in vigore dal 13 giugno 1896 al 22 dicembre 2008
