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[1]Nel caso di piu' lotti e piu' aggiudicatari, se alcuno di questi intende di approfittare del mutuo, l'Istituto ha facolta' di consentirlo alle condizioni stabilite nell'art. 36 della legge 17 luglio 1890, purche' l'aggiudicatario paghi nei trenta giorni dall'aggiudicazione definitiva le semestralita' scadute, gli accessorii e le spese in proporzione con la parte del mutuo che continua.
[2]I diritti erariali saranno ripartiti in proporzione fra la parte del mutuo che viene estinto e quella che continua. Per la parte che viene estinta sara' riscosso il quarto dei diritti erariali.
Testo in vigore dal 13 giugno 1896 al 22 dicembre 2008
