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[1]Gl'Istituti non possono acquistare immobili, tranne quelli che sono necessari per la collocazione dei loro uffici o per assicurare un credito preesistente.
[2]Gl'immobili dei quali gl'Istituti fossero divenuti o divenissero cessionari o aggiudicatari, per tutela dei loro diritti di credito, debbono essere venduti nel termine di dieci anni dalla cessione od aggiudicazione.
Testo in vigore dal 13 giugno 1896 al 22 dicembre 2008
