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[1]Dopo il terzo esperimento d'asta gli Istituti possono chiedere al tribunale civile, in Camera di consiglio, citati il debitore e i creditori iscritti, l'autorizzazione a vendere a trattative private i beni sottoposti a spropriazione e ad essi ipotecati per un prezzo non minore di quello in base al quale fu bandita l'ultima gara.
[2]Il relativo provvedimento non puo' essere impugnato se non per nullita' di forma, e la impugnazione non sospende la vendita.
[3]Il prezzo ricavato dalla vendita e' versato all'Istituto, il quale prelevera' l'importo del suo credito in conformita' all'articolo 23, lettera f) della legge (testo unico) 22 febbraio 1885, tenendo in deposito la somma residuale agli effetti del giudizio di graduazione.
[4]Anche alle vendite a trattative private e' applicabile l'articolo 27.
[5]Gli aggiudicatari sono autorizzati a versare il prezzo spettante all'Istituto fondiario in cartelle fondiarie dell'Istituto mutuante al valore nominale, eccetto i casi nei quali il prestito sia stato eseguito in contanti.
Testo in vigore dal 13 giugno 1896 al 22 dicembre 2008
