Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 giugno 1896 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Nei contratti di credito fondiario intendesi stipulata la condizione risolutiva in caso di ritardato pagamento anche di una sola parte del credito scaduto; e l'Istituto puo' chiedere esecutivamente il pagamento integrale di ogni somma ad esso dovuta.
Testo in vigore dal 13 giugno 1896 al 22 dicembre 2008
