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Nei contratti di credito fondiario intendesi stipulata la condizione risolutiva in caso di ritardato pagamento anche di una sola parte del credito scaduto; e l'Istituto puo' chiedere esecutivamente il pagamento integrale di ogni somma ad esso dovuta.

Testo in vigore dal 13 giugno 1896 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1896-06-04;183~art2 · fonte del testo

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