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[1]Il magistrato assegnera' sempre, nell'interesse del Credito fondiario, il termine minimo in tutti i casi nei quali il Codice di procedura civile stabilisce un termine massimo ed uno minimo.
[2]I termini della notificazione, pubblicazione ed inserzioni del bando saranno ridotti alla meta'.
Testo in vigore dal 13 giugno 1896 al 22 dicembre 2008
