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Nei giudizi di purgazione, se il prezzo stipulato o che si dichiarera' a sensi dell'articolo 2043, n. 3, del Codice civile, e' minore del credito dell'Istituto e non vien fatto da altro creditore l'aumento del decimo, in conformita' dell'articolo 2045 del detto Codice, l'Istituto medesimo puo' fare istanza per l'incanto sul prezzo come sopra stipulato o dichiarato, senza obbligo di fare aumento del decimo e senza impegno alcuno, qualunque sia l'esito dell'incanto.

Testo in vigore dal 13 giugno 1896 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1896-06-04;183~art14 · fonte del testo

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