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[1]Le opposizioni al precetto, in qualunque tempo proposte, non sospendono il corso del giudizio, salvo che l'autorita' giudiziaria ne ordini la sospensione.
[2]L' Istituto puo' domandare l'incanto, attribuendo agli immobili come prezzo venale quello che fosse stato ad essi attribuito nel contratto di prestito, ovvero il valore risultante dalla estimazione dei beni, sulla base dell'articolo 663 del Codice di procedura civile, esclusa di regola la perizia.
[3]Qualunque sia il metolo di valutazione prescelto, l'Istituto non ha l'obbligo di sottostare all'offerta ed alle conseguenze che ne derivano, secondo il predetto articolo 663. Ove la vendita o la rivendita non avvenga, si procedera' ad altro incanto nel modo stabilito nella seconda parte dell'articolo 675 del Codice medesimo
Testo in vigore dal 13 giugno 1896 al 22 dicembre 2008
