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[1]Notificato al debitore il precetto di pagamento, il presidente del tribunale competente nel giudizio di espropriazione procede, sulla istanza dell'Istituto e mediante ordinanza alla nomina del sequestratario, preferendo la persona che gli sia proposta dall'Istituto, purche' la riconosca idonea.
[2]Il presidente provvede egualmente sull'istanza degli interessati alla rimozione del sequestratario ed alla surrogazione di altro.
[3]Previa citazione dell'Istituto il presidente revoca la nomina del sequestratario e annulla gli effetti della immissione in possesso quando siano estinti i debiti per semestralita' arretrate, secondo l'ultimo alinea dell'articolo 34 della legge 17 luglio 1890, n. 6955 (serie 3ª).
[4]Le ordinanze del presidente sono provvisoriamente esecutorie.
[5]L'ordinanza di immissione in possesso del sequestratario si esegue con la notificazione di un unico atto contenente il precetto per il rilascio in un termine di giorni tre e l'avviso per la immissione nei due giorni successivi, fissando il giorno e l'ora in cui l'usciere si rechera' sul luogo per l'esecuzione. La notificazione di tale atto al mutuatario vale citazione, affinche' esso possa trovarsi presente.
Testo in vigore dal 13 giugno 1896 al 22 dicembre 2008
