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[1]I mutuatari pagano all'Istituto che fa il prestito, per diritti di commissione e spese d'amministrazione, unitamente agli interessi ed alle quote di ammortamento, un compenso annuo non maggiore di 45 centesimi per ogni 100 lire di capitale mutuato, restando a carico del mutuatario la spesa del contratto e di riduzione o cancellazione d' ipoteca.

[2]Inoltre pagano all' Istituto, affinche' questo ne soddisfi il pubblico erario, altri dieci centesimi per i mutui non superiori a lire diecimila, e per i mutui di maggiore somma quindici centesimi, che potranno per Decreto Reale essere ridotti a dieci centesimi, a titolo di abbonamento per le tasse di qualunque specie che possano a lui competere per il contratto e per la emissione e circolazione delle cartelle fondiarie.

[3]Con le tasse di registro, bollo e ipotecarie l'abbonamento comprende anche:

[4]1° le accettazioni di delegazione di pagamento di mutui fatte dall'Istituto creditore;

[5]2° gli atti di consenso a riduzione, surrogazione, cessione di grado, cancellazione e reiscrizione d'ipoteche, fatti dopo il contratto condizionale di mutuo, allo scopo che l'Istituto consegua la prima ipoteca;

[6]3° gli atti di dimissione di crediti ipotecari e di cancellazione delle relative ipoteche, fatti col provento del mutuo e con lo scopo indicato al n. 2;

[7]4° gli atti di proroga della minor mora convenuta nell'atto di mutuo e gli atti di riduzione della mora a termine minore del convenuto;

[8]5° gli atti relativi all'iscrizione delle ipoteche giudiziali e suppletive;

[9]6° gli atti di quietanza e di cancellazione parziale o totale della ipoteca a garanzia del mutuo;

[10]e in generale tutti gli altri atti che siano connessi col contratto o da esso necessariamente dipendenti.

[11]Quando il mutuo per l'ammortamento o per restituzioni anticipate, sia ridotto alla meta', il compenso sara' ridotto a dieci centesimi annui per ogni cento lire della somma residuale.

[12]Se al mutuatario originario subentrano piu' mutuatari, i compensi erariali debbono essere ripartiti fra i mutuatari subentrati, in proporzione delle rispettive quote di mutuo assunte, e il benefizio della riduzione, di cui all'alinea precedente, va considerato per ciascuno dei mutui nei quali fu diviso il mutuo originario.

[13]I conti correnti con garanzia ipotecaria, sono soggetti alle tasse ordinarie

Testo in vigore dal 13 giugno 1896 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1896-06-04;183~art1 · fonte del testo

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