Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 luglio 1897 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]I residui delle somme stanziate in bilancio nei capitoli per costruzione di strade ferrate sui quali non esistono impegni per opere in corso di appalto o di esecuzione o per la loro liquidazione, potranno essere trasportati, con decreto Ministeriale, registrato alla Corte dei conti, in aumento ai capitoli delle linee per le quali occorressero ulteriori stanziamenti per pagare lavori gia' liquidati, per lavori di costruzione tuttora in corso o per lavori di completamento necessari per la consegna definitiva alle Societa' esercenti.

[2]L'elenco dei trasporti di fondi effettuati in ogni esercizio sara' allegato al bilancio di assestamento.

Testo in vigore dal 2 luglio 1897 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1897-06-27;228~art4 · fonte del testo

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