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[1]Quando trattisi di linee tramviarie percorrenti il territorio di diverse provincie, le disposizioni dei precedenti articoli 6, 7 e 8 sono prese d'accordo dai rispettivi prefetti; e in caso di dissenso dei medesimi, decide il ministro dei lavori pubblici.
[2]L'approvazione degli orari, di che all'art. 8 compete al prefetto della provincia, nella quale ha sede la direzione dell'esercizio della linea tramviaria.
Testo in vigore dal 2 gennaio 1897 al 30 novembre 1980
