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[1]L'approvazione degli orari e' riservata al prefetto, tenuto conto degli obblighi risultanti dagli tatti di concessione, nei quali potranno pur essere determinati speciali punti di fermata.
[2]Tale approvazione si intendera' implicitamente data dopo trascorsi quindici giorni dalla comunicazione degli orari all'ufficio di prefettura, senza che il prefetto abbia fatto pervenire al concessionario un provvedimento contrario.
[3]Quanto ai treni speciali bastera' che ne sia dato avviso in tempo utile con la comunicazione del relativo orario e della sua composizione al prefetto, il cui silenzio equivarra' ad approvazione.
Testo in vigore dal 2 gennaio 1897 al 30 novembre 1980
