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[1]La velocita' massima dei treni nei vari punti del percorso di una tramvia sara' determinata dal prefetto sentiti i funzionari tecnici governativi, non potra' superare in qualsiasi tratto della linea i trenta chilometri all'ora, quando i treni siano muniti di freni continui; altrimenti essa non potra' superare i venti chilometri.

[2]Dal prefetto, sentiti i funzionari tecnici governativi, saranno prescritte le norme speciali per limitare la velocita' nei tratti a forti discese, nelle curve e nei punti pericolosi, nelle traverse degli abitati e nelle ore notturne, in modo da assicurare la incolumita' delle persone e la pronta fermata del treno.

Testo in vigore dal 2 gennaio 1897 al 30 novembre 1980

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1896-12-27;561~art6 · fonte del testo

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