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[1]Per le tramvie a trazione meccanica e ferrovie economiche ((...)) contemplate nella presente legge rimangono in vigore, per quanto sieno ad esse applicabili e non derogate dai precedenti articoli, le disposizioni della legge 20 marzo 1865 n. 2248.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 27 dicembre 1896.
[4]UMBERTO.
[5]Prinetti.
[6]Visto, Il Guardasigilli: G. Costa.
Testo in vigore dal 1 ottobre 1898 al 30 novembre 1980
