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[1]Tutte le tramvie a trazione meccanica esistenti o concesse all'atto della promulgazione della presente legge cadranno sotto la osservanza delle disposizioni in essa contenute, in quanto non siano contrarie ai diritti esplicitamente acquisiti in forza dei patti contrattuali, o non alterino le condizioni delle vigenti concessioni.
[2]I concessionari dovranno sottoporre le loro tariffe vigenti all'approvazione del proprietario della strada e dichiarare, entro un anno, se intendono che le loro linee sieno considerate quali tramvie, o classificate le tra ferrovie economiche rispettando i diritti acquisiti.
[3]Questa classificazione avra' luogo in seguito ad una visita di appositi delegati del Governo ed inteso il Comitato superiore delle strade ferrate: e sara' seguita dalla stipulazione di speciale atto a modificazione della concessione esistente.
[4]Spirato il termine di un anno, senza che il concessionario abbia fatto l'opzione, il Governo provvedera' d'ufficio alla classificazione delle tramvie a trazione meccanica nei modi indicati nel paragrafo precedente.
[5]Nello stesso termine e cogli stessi procedimenti i concessionari di ferrovie pubbliche potranno chiedere che queste siano classificate tra le economiche.
Testo in vigore dal 2 gennaio 1897 al 30 novembre 1980
