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L'approvazione dei tipi di materiale mobile e degli impianti di locomozione teledinamica od elettrica e' riservata al Governo, e dovra' ottenersi insieme all'autorizzazione dell'esercizio, ovvero prima di applicarli se trattasi di innovazioni durante l'esercizio stesso.
Testo in vigore dal 2 gennaio 1897 al 30 novembre 1980
