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[1]Le domande di concessione per le ferrovie economiche e quello per l'autorizzazione dell'esercizio delle tramvie a trazione meccanica, dovranno essere accompagnate dai documenti indicati nell'art. 244 della legge sui lavori pubblici del 20 marzo 1865 n. 2248.
[2]Per le ferrovie economiche che dovranno stabilirsi, e per qualche tratto, sopra strade ordinarie, e per le tramvie, sara' da fornire la prova che sia stato accordato il consenso dell'ente proprietario della strada, presentando l'atto di concessione del suolo stradale.
[3]Quando le strade da occupare da una ferrovia economica, o da un tramvia, siano di spettanza di enti diversi, si stabiliranno dei Consorzi con le norme fissate dalla legge del 29 giugno 1873, n. 1475.
[4]Le provincie, i comuni e gli altri corpi morali, quando vi concorra l'interesse locale, potranno accordare sussidi alle ferrovie economiche, e alle tramvie, preferibilmente in forma di sovvenzione chilometrica, da decorrere dal giorno in cui la linea sara' aperta all'esercizio; ferma l'osservanza dell'art. 2 della legge 23 luglio 1894, n. 340; al disposto del quale articolo potra' essere derogato in caso di evidente pubblica utilita' per decreto Reale su parere favorevole del Consiglio di Stato.
[5]E' loro vietato di accordare qualsiasi garanzia di reddito chilometrico.
Testo in vigore dal 2 gennaio 1897 al 30 novembre 1980
