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Ai prodotti di quei treni viaggiatori che l'esercente organizzasse con l'annuenza del Governo per servizi suburbani delle grandi citta', o per servizi locali od in occasione di mercati d'importanza, esclusivamente composti di vetture della classe inferiore, con velocita' di corsa non eccedente trenta chilometri all'ora e con modalita' speciali di servizio, in sostituzione della tassa erariale del 13 per cento sul prezzo di trasporto, sara' applicata quella per i trasporti a piccola velocita'.
Testo in vigore dal 2 gennaio 1897 al 30 novembre 1980
