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Per le ferrovie su strade ordinarie potranno, con decreto reale, sentiti il Comitato superiore delle strade ferrate ed il Consiglio di Stato, essere delegate alle Amministrazioni provinciali alcune delle funzioni di vigilanza e di riscontro, che per legge competano al Ministero dei lavori pubblici.
Testo in vigore dal 2 gennaio 1897 al 30 novembre 1980
