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[1]Alla scadenza della concessione e per i tratti sulla strada ordinaria, l'ente proprietario della medesima subentrera' al concessionario coi diritti medesimi che spettano allo Stato per le ferrovie in sede propria.

[2]Ove vi siano piu' enti interessati, dovranno preventivamente decidere se intendono costituirsi in consorzio con le norme della legge 29 giugno 1873 n. 1475, per conservare la ferrovia, oppure richiedere il ripristino della strada di cui era stata concessa l'occupazione: nel primo caso il Governo rappresentera' nel consorzio quei tratti di strade proprie o di ferrovia in sede propria che verranno a lui devoluti.

Testo in vigore dal 2 gennaio 1897 al 16 agosto 1908

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1896-12-27;561~art25 · fonte del testo

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